Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
Per la campagna di allevamento 1987/1988 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall' del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato per telaino utilizzato: - a 31,60 ECU per la Spagna e il Portogallo, - a 112,00 ECU per gli altri Stati membri.
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