Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
Il prezzo di cui all' si riferisce a cotone non sgranato che soddisfa i criteri di cui all' del regolamento (CEE) n. 1966/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo di obiettivo per il cotone non sgranato e la quantità massima garantita di cotone (4),
Tale prezzo s'intende per merce in partenza dall'azienda agricola.
Storico versioni
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