Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato è fissato a 96,02 ECU/100 kg.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone:
- di qualità sana, leale e mercantile;
- con il 14 % di umidità e il 3 % di sostanze estranee non organiche;
- avente le caratteristiche necessarie per ottenere, previa sgranatura, il 54 % di semi e il 32 % di fibre di grado n. 5 (white middling) e di una lunghezza di fibra di 28 mm (1-3/32»).
Storico versioni
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