Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Se i contratti di cui al paragrafo 1 relativi ai pomodori freschi sono stati stipulati fra, da un lato, un trasformatore o un'associazione o unione di trasformatori e, d'altro lato, un'associazione o un'unione di produttori riconosciute, il trasformatore riceve un premio pari al 2 % dell'aiuto alla produzione di cui può beneficiare il quantitativo di prodotto finito ottenuto a partire dal quantitativo di pomodori freschi fornito in base ai contratti stipulati. Il versamento del premio è subordinato alla condizione che il trasformatore o l'associazione o unione di trasformatori abbia preso in consegna l'intero quantitativo di pomodori freschi indicato nei contratti e che i quantitativi contrattuali siano almeno pari ad una considerevole percentuale del quantitativo complessivo di pomodori trasformati dal trasformatore in questione. Per la Spagna, durante la fase di verifica della convergenza, e per il Portogallo, durante la prima tappa, può essere fissata una percentuale specifica. Tali percentuali sono stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 3.».
Storico versioni

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