Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue: 1) all'articolo 15 viene aggiunto il paragrafo seguente:«3. Per i pomodori, nei mesi d'agosto e settembre, le operazioni di ritiro di cui al paragrafo 1 possono essere effettuate su prodotti che non soddisfano alle esigenze d'imballaggio e di condizionamento previste dalle norme di qualità; i ritiri possono concernere prodotti presentati in imballaggi superiori a 15 kg o alla rinfusa su mezzi di trasporto. In tal caso i prezzi ai quali i prodotti sono ritirati sono calcolati applicando coefficienti d'adattamento fissati secondo la procedura prevista all'articolo 33.»; 2)all'articolo 16 sono inseriti i paragrafi seguenti:«3 bis. Se, per i pomodori, i quantitativi che in una determinata campagna hanno formato oggetto di misure d'intervento, in applicazione degli articoli 15 e 19 bis, superano un quantitativo di 390 000 t per la Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto fissati per la campagna di commercializzazione successiva per tale prodotto in conformità dei criteri enunciati ai paragrafi 2 e 3, sono diminuiti dell'1 % per frazione di 10 000 t eccedente tale quantitativo. L'applicazione di questa disposizione non può tuttavia dare luogo ad una riduzione di tali prezzi superiore al 20 %. La diminuzione che risulta dall'applicazione del primo comma non è presa in considerazione nelle campagne successive ai fini della fissazione dei prezzi di base ed acquisto in conformità dei criteri enunciati nei paragrafi 2 e 3.3 ter. Per quanto concerne la Spagna, nella fase di verifica di convergenza, quando si procede ad operazioni d'intervento in conformità delle disposizioni applicabili, il Consiglio, che stabilisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa un quantitativo di prodotti oggetto di misure d'intervento il cui superamento dà luogo ad una diminuzione dei prezzi istituzionali spagnoli per la campagna di commercializzazione successiva.3 quater. La diminuzione dei prezzi applicabili nella Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985, prevista dal paragrafo 3 bis, primo comma, non è presa in considerazione per l'applicazione in Spagna e in Portogallo della disciplina di prezzo di cui rispettivamente all'articolo 103, punto 1 ed all'articolo 265, punto 1 dell'atto di adesione.»; 3)all'articolo 18 sono aggiunti i paragrafi seguenti:«4. La compensazione finanziaria è versata integralmente alle organizzazioni di produttori che hanno presentato, per un determinato prodotto, la domanda all'autorità competente dello Stato membro al più tardi il trentesimo giorno successivo alla fine del periodo d'applicazione del prezzo di base e del prezzo d'acquisto di tale prodotto. Una trattenuta del 20 % viene operata se la domanda viene presentata successivamente alla predetta data, ma con un ritardo di non più di 30 giorni; la trattenuta è portata al 50 % per un ritardo superiore ma di non più di 60 giorni. Per un ritardo di più di 60 giorni non viene accordata nessuna compensazione finanziaria.5. La Commissione adotta, se del caso, le modalità d'applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'articolo 33.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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