Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
Nel regolamento (CEE) n. 1491/85 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis1. Il Consiglio, deliberando in base alla procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, stabilisce ogni anno e per la prima volta per la campagna di commercializzazione 1987/1988, un quantitativo massimo garantito per i semi di soia prodotti nella Comunità.2. Il quantitativo massimo garantito per i semi di soia viene stabilito tenendo conto della produzione nel corso di un periodo di riferimento e del prevedibile andamento della domanda.3. Quando la produzione di semi di soia, stimata prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, superi il quantitativo massimo garantito per i semi e per la campagna considerati, l'importo dell'aiuto è ridotto di un importo pari all'incidenza, sul prezzo di obiettivo, di un coefficiente commisurato all'entità del superamento. Tuttavia per la campagna di commercializzazione 1987/1988, questa riduzione dell'importo dell'aiuto non può essere superiore al 10 % del prezzo di obiettivo.Qualora l'applicazione del primo comma alla produzione effettiva anziché alla produzione stimata all'inizio della campagna di commercializzazione dia esito ad una diminuzione dell'importo dell'aiuto diversa da quella realmente effettuata, si procede ad un adeguamento del quantitativo massimo garantito per la campagna di commercializzazione successiva per tener conto di tale situazione.4. In caso di applicazione del paragrafo 3, il prezzo minimo viene diminuito dello stesso importo di cui è stato diminuito l'importo dell'aiuto.5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme per la determinazione del coefficiente di cui al paragrafo 3, primo comma.6. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento 136/66/CEE.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1921:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo