Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/ 1988, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi di girasole è fissato a 0,473 ECU per 100 chilogrammi. 2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 si applicano per sette mesi.
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