Art. 4

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile:- a decorrere dal 1° luglio 1987 per i semi di colza e di ravizzone;-a decorrere dal 1° agosto 1987 per i semi di girasole. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 28. (4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987. (5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
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