Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere:- dal 1° luglio 1987 per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone;-dal 1° agosto 1987 per quanto riguarda i semi di girasole;-dal 1° novembre 1987 per quanto riguarda l'olio d'oliva.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN
(1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 19.
(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
(4) GU n 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(5) GU n L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
Storico versioni
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