Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
1. Fermo restando il disposto del titolo III e del titolo III bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, qualora la perdita complessiva constatata per la campagna di commercializzazione 1986/1987 ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del citato regolamento non sia interamente coperta dal gettito proveniente dai contributi alla produzione dovuti dai fabbricanti di zucchero e di isoglucosio per la stessa campagna, si procede alla riscossione di un contributo speciale di riassorbimento a carico dei fabbricanti. Scopo di tale contributo è il completo riassorbimento della parte della perdita complessiva non coperta dal gettito dei contributi alla produzione.Per il calcolo previsto dall'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 si terrà conto del gettito proveniente dalla riscossione del contributo speciale previsto dal primo comma. 2. Il contributo speciale di riassorbimento è calcolato per ciascuna impresa produttrice di zucchero e ciascuna impresa produttrice di isoglucosio applicando un coefficiente, da stabilirsi, al contributo alla produzione a carico dell'impresa per la campagna di commercializzazione 1986/1987. Tale coefficiente rappresenta, per l'intera Comunità, il rapporto, diminuito di un punto, fra la perdita globale constatata per la campagna di commercializzazione 1986/1987 in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ed il gettito dei contributi alla produzione a carico dei fabbricanti di zucchero e dei fabbricanti di isoglucosio per la stessa campagna.Il contributo speciale di riassorbimento è versato anteriormente al 15 dicembre 1987. 3. Fatto salvo il secondo comma, i fabbricanti di zucchero possono esigere dai venditori delle barbabietole o di canna di produzione comunitaria al massimo il 60 % del contributo di riassorbimento speciale versato. Tale rimborso viene effettuato sulle barbabietole consegnate a titolo di una delle campagne di commercializzazione 1986/1987 o 1987/1988.Il rimborso di cui al primo comma effettuato a titolo di una qualsiasi delle due campagne di commercializzazione suddetta non potrà oltrepassare l'importo, gravato del coefficiente di cui al paragrafo 2, della partecipazione dei venditori di barbabietole o di canna al pagamento dei contributi alla produzione previsti dal regolamento (CEE) n. 1785/81 per la campagna di commercializzazione 1986/1987. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo, nonché il coefficiente di cui al paragrafo 2 vengono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
Storico versioni
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