Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a:- 3,14 ECU per tonnellata per il prezzo d'intervento,-3,93 ECU per tonnellata per il prezzo indicativo. 2. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo d'intervento dal 1° gennaio 1988 al 1° luglio 1988; il prezzo così ottenuto per il mese di luglio 1988 rimane valido fino al 31 agosto 1988. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo indicativo dal 1° ottobre 1987 al 1° luglio 1988; il prezzo così ottenuto per il mese di luglio 1988 rimane valido fino al 31 agosto 1988.
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