Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN
(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 13.
(4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1909:oj#art-2