Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
Il regolamento (CEE) n. 1418/76 è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 5, è sostituito dal testo seguente:«Articolo 51. Se durante un determinato periodo il prezzo di mercato del risone si situa, in date zone rappresentative, al di sotto del prezzo d'intervento, viene deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 27, che gli organismi d'intervento acquistano i quantitativi di risone loro offerti a condizione che le offerte soddisfino condizioni, in particolare quantitative e qualitative, da determinarsi secondo il paragrafo 6.Gli acquisti possono effettuarsi soltanto nel corso del periodo dal 1° dicembre al 31 luglio. 2. Gli acquisti di cui al paragrafo 1 si effettuano in base ad un prezzo pari al 94 % del prezzo d'intervento valido per il centro di commercializzazione per il quale il risone è offerto alle condizioni fissate in applicazione dei paragrafi 5 e 6.Se la qualità del risone offerto differisce dalla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, questo è corretto mediante l'applicazione di maggiorazioni o detrazioni.3. La chiusura degli acquisti all'intervento è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 27 se il prezzo di mercato del risone nelle zone di cui al paragrafo 1 si situa durante un periodo da determinarsi al di sopra del prezzo d'intervento. 4. Alle condizioni adottate in applicazione dei paragrafi 5 e 6 gli organismi d'intervento mettono in vendita il risone acquistato conformemente al paragrafo 1 per l'esportazione verso i paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno. 5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali che disciplinano l'intervento. 6. Sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 27 le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare: - le zone rappresentative da prendere in considerazione per la costatazione dei prezzi di mercato;- la qualità e la quantità minime richieste per l'intervento;- le maggiorazioni e le detrazioni applicabili all'intervento;- le procedure e condizioni di acquisto da parte degli organismi d'intervento;- le procedure e condizioni di vendita da parte degli organismi d'intervento.»; 2)è inserito l'articolo seguente:«Articolo 8 bis1. È istituito un aiuto alla produzione di determinate varietà di riso del tipo o profilo indica, coltivate nelle zone comunitarie nelle quali il riso del tipo japonica costituisce una parte tradizionale e consistente della produzione risicola. 2. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui siano state effettuate le operazioni di semina e di raccolto. L'aiuto è erogato limitatamente a talune varietà di riso del tipo o profilo indica da precisare. 3. L'importo dell'aiuto è stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato. 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo, con particolare riferimento alle zone di produzione di cui al paragrafo 1, nonché le caratteristiche morfologiche del riso ammesso a beneficiare dell'aiuto. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 27.»; 3)il testo dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:«Articolo 18Ove necessario ai fini del buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato del riso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del ''perfezionamento attivo'' per quanto riguarda i prodotti di cui all'
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1907:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo