Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue: 1) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:«d) determinare le regioni e le zone di raccolta in cui i produttori di cui all'articolo 3, punto 2) ed alle lettere b) e c) del presente paragrafo possono ottenere dietro pagamento ed in base a criteri obbiettivi, all'inizio di un periodo di dodici mesi, la riassegnazione dei quantitativi resi disponibili, alla fine del precedente periodo di dodici mesi, dai produttori che non hanno fruito del regime comunitario di abbandono definitivo della produzione lattiera previsto dal regolamento (CEE) n. 1336/86 o del regime nazionale previsto alla lettera a) del presente paragrafo e che si impegnano ad abbandonare totalmente la loro produzione lattiera contro un'indennità il cui importo è pari al pagamento soprammenzionato, versato in una o più rate annue; tale importo:- è inferiore all'importo dell'indennità versata in applicazione del regolamento (CEE) n. 1336/86,-può variare, entro il limite fissato al primo trattino, per tener conto della necessità di ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale o delle zone di raccolta.»; 2)il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:«2. I quantitativi di riferimento resi disponibili in applicazione del paragrafo 1, lettera a) e d) sono aggiunti, se necessario, alla riserva di cui all'articolo 5».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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