Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1987/1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 46.
(4) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 71 del 14. 3. 1986, pag. 3.
Storico versioni
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