Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
Gli Stati membri effettuano la constatazione dei prezzi in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81, parallelamente col metodo che essi applicano, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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