Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo d'intervento è fissato, per le carcasse di animali maschi della qualità R 3 della tabella di classificazione comunitaria dei bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81, a 344 ECU per 100 kg peso morto.
Storico versioni
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