Art. 1

In vigore dal 29 giu 1987
1. A partire dal 1o luglio 1987 continuano ad essere applicati i prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 in vigore il 30 giugno 1987. I prelievi di cui - agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, ad esclusione di quelli relativi al granturco ed al sorgo, - all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, a decorrere dal 1o luglio 1987, in funzione dei prezzi di entrata in vigore il 30 giugno 1987. 2. A decorrere dal 1o luglio 1987 continuano ad essere applicati gli importi compensativi adesione in vigore il 30 giugno 1987. 3. A decorrere dal 1o luglio 1987 continuano ad essere applicati gli aiuti di cui - all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE, per i semi di colza e ravizzone, - all' del regolamento (CEE) n. 1117/78, - all', paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, in vigore il 30 giugno 1987. 4. A decorrere dal 1o luglio 1987 continuano ad essere applicate le restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore il 30 giugno 1987.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1826:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo