Art. 1
In vigore dal 29 giu 1987
1. A partire dal 1o luglio 1987 continuano ad essere applicati i prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 in vigore il 30 giugno 1987.
I prelievi di cui
- agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, ad esclusione di quelli relativi al granturco ed al sorgo,
- all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1785/81
sono fissati, a decorrere dal 1o luglio 1987, in funzione dei prezzi di entrata in vigore il 30 giugno 1987.
2. A decorrere dal 1o luglio 1987 continuano ad essere applicati gli importi compensativi adesione in vigore il 30 giugno 1987.
3. A decorrere dal 1o luglio 1987 continuano ad essere applicati gli aiuti di cui
- all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE, per i semi di colza e ravizzone,
- all' del regolamento (CEE) n. 1117/78,
- all', paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82,
in vigore il 30 giugno 1987.
4. A decorrere dal 1o luglio 1987 continuano ad essere applicate le restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore il 30 giugno 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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