Art. 1
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue:
In vigore dal 29 giu 1987
1) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. Il burro di cui all' è venduto franco magazzino ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento interessato il giorno della stipulazione del contratto di vendita, diminuito di:
- 265 ECU per 100 kg, per la trasformazione in burro concentrato con un tenore di materia grassa pari o superiore al 98 %;
- 263 ECU per 100 kg, per la trasformazione in burro concentrato con un tenore di materia grassa pari o superiore al 96 % ».
2) Al paragrafo 4, il testo del secondo comma è sotituito dal testo seguente:
« Nel contratto di vendita devono figurare il tenore di materia grassa del burro concentrato, l'azienda in cui tutto il burro sará trasformato in burro concentrato e imballato a norma degli articoli 4 e 5 e, se del caso, l'azienda in cui tutto il burro concentrato sarà imballato per essere commercializzato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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