Art. 2
In vigore dal 29 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(6) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.
(7) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 12.
Storico versioni
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