Art. 1
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/87 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 26 giu 1987
«
Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1987. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1791:oj#art-1