Art. 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/87 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 26 giu 1987
« Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1987. »
Storico versioni

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eli:reg:1987:1791:oj#art-1

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