Art. 1

L'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1769/86 (4) e (CEE) n. 1971/86 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 24 giu 1987
« Questi documenti verranno rilasciati dalle associazioni degli esportatori di prodotti dell'abbigliamento di Istanbul, Smirne, Çukurova e Bursa ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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