Art. 1
L'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1769/86 (4) e (CEE) n. 1971/86 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 24 giu 1987
« Questi documenti verranno rilasciati dalle associazioni degli esportatori di prodotti dell'abbigliamento di Istanbul, Smirne, Çukurova e Bursa ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1765:oj#art-1