Art. 2

In vigore dal 22 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. C 67 del 14. 3. 1987, pag. 20. (2) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
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