Art. 2
In vigore dal 22 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS
(1) GU n. C 67 del 14. 3. 1987, pag. 20.
(2) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
Storico versioni
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