Art. 1
In vigore dal 22 giu 1987
1. In deroga alle disposizioni del titolo III delle norme di qualità per le mele e le pere, che figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71, fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il calibro minimo richiesto per la frutta del raccolto 1987 commercializzata all'interno della Comunità, è fissato:
a) per le mele della varietà George Cave, a 60 mm, fino al 9 agosto 1987;
b) per le mele della varietà Grenadier, a 70 mm, fino al 9 agosto 1987;
c) per le mele delle varietà James Grieve e mutazioni (eccetto la varietà Red James Grieve) e Jamba, a 70 mm, fino al 30 agosto 1987 e a 65 mm dal 31 agosto al 13 settembre 1987;
d) per le mele della varietà Golden Delicious, a 65 mm, fino al 20 settembre 1987;
e) per le mele della varietà Gravensteiner, a 70 mm, fino al 6 settembre 1987;
f) per le mele della varietà Cox's orange pippin e mutazioni, a 65 mm, fino al 27 settembre 1987;
g) per le mele della varietà Worcester pearmain, a 60 mm, fino al 6 settembre 1987;
h) per le mele della varietà Discovery, a 60 mm, fino al 9 agosto 1987;
i) per le mele della varietà Tydeman's Early, a 65 mm, fino al 23 agosto 1987;
j) per le mele della varietà Summerred, a 65 mm, fino al 13 settembre 1987;
k) per le mele della varietà Red James Grieve, a 70 mm, fino al 6 settembre 1987;
l) per le mele della varietà Spartan, a 65 mm, fino al 27 settembre 1987,
m) per le mele delle varietà Bramley's Seedling, a 80 mm, fino al 6 settembre 1987;
n) per le mele della varietà Katy, a 60 mm, fino al 30 agosto 1987;
o) per le pere delle varietà dott. Jules Guyot e Butirra precoce Morettini, a 60 mm, fino al 23 agosto 1987;
p) per le pere della varietà Bon Chrétien Williams, a 60 mm, fino al 6 settembre 1987;
q) per le pere delle varietà Butirra Hardy (Beurré Hardy) e Alexandrine Douillard, a 60 mm, fino all'11 ottobre 1987;
r) per le pere della varietà Louisa Buona (Louise Bonne d'Avranches), a 55 mm, fino al 4 ottobre 1987.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenuto conto delle particolari condizioni della propria produzione, di non applicare tale deroga alle mele e pere raccolte sul loro territorio e commercializzate all'interno della Comunità e di anticipare la data in cui tale deroga cessa di essere applicata. Essi ne informano senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.
2. La deroga prevista dal paragrafo 1 non si applica negli scambi di mele e pere da tavola con i paesi terzi.
Storico versioni
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