Art. 1
L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:
In vigore dal 16 giu 1987
1) al primo comma:
- al punto 2 è aggiunta la seguente frase:
« La parte del quantitativo di riferimento corrispondente a detta superficie può essere aggiunta integralmente alla riserva. »;
- il testo del punto 3 è sostituito dal seguente testo:
« 3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 e al quarto comma si applicano per analogia agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali. »;
2) il testo del terzo comma è sostituito dal seguente testo;
« In caso di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 857/84 e nei limiti fissati da detta disposizione gli Stati membri possono graduare, secondo criteri relativi alle dimensioni delle aziende in causa, la parte del quantitativo di riferimento da aggiungere alla riserva. »;
3) è inserito il seguente quarto comma:
« Il quantitativo di riferimento corrispondente ad un'azienda ovvero ad una o più parti di un'azienda che l'acquirente, l'affittuario o l'erede non intendono utilizzare ai fini della produzione lattiera può essere aggiunto alla riserva. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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