Art. 3

In vigore dal 15 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 81 del 28. 3. 1987, pag. 7. (2) GU n. L 149 dell'8. 6. 1985, pag. 1. (3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
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