Art. 3
In vigore dal 15 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. C 81 del 28. 3. 1987, pag. 7.
(2) GU n. L 149 dell'8. 6. 1985, pag. 1.
(3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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