Art. 1
In vigore dal 15 giu 1987
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguite da parte di navi battenti bandiera, del Belgio, della Danimarca, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi o registrate in tali Stati membri abbiano esaurito il contingente assegnato a tali Stati membri per il 1987.
La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio, della Danimarca, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi o registrate in tali Stati membri nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, è proibita dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1679:oj#art-1