Art. 1

In vigore dal 15 giu 1987
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII (escluse VII a), VIII, IX, X e COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1987. La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII (escluse VII a), VIII, IX, X e COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, è proibita dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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