Art. 1
In vigore dal 12 giu 1987
A decorrere dal 16 giugno 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine e della Tailandia:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 64.02 (Codice Nimexe 64.02-60, 61, 69, 99) // Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale: B. altre // //
Storico versioni
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