Art. 2

In vigore dal 12 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 17 agosto 1987. Tuttavia, per i titoli di esportazione richiesti prima della data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli importi compensativi adesione da applicare sono quelli in vigore il giorno della presentazione della domanda. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43. (2) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 31.
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