Art. 2

In vigore dal 12 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46. (3) GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 14. (4) GU n. L 213 del 4. 8. 1983, pag. 13. (5) GU n. L 190 del 12. 7. 1986, pag. 57.
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