Art. 2
In vigore dal 12 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.
(3) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 103 del 19. 4. 1986, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1653:oj#art-2