Art. 2

In vigore dal 12 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. 48 del 17. 2. 1987, pag. 1. (3) GU n. 15 del 17. 1. 1981, pag. 4.
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