Art. 2
In vigore dal 12 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1987.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 35.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1648:oj#art-2