Art. 1

In vigore dal 10 giu 1987
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I e II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1987. La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I e II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi è proibita dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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