Art. 2
In vigore dal 10 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1987.
Tuttavia esso non si applica ai certificati previsti all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2677/85 rilasciati prima di questa data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
(3) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 274 del 25. 9. 1986, pag. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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