Art. 2
In vigore dal 9 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. DE CROO
(1) Parere reso il 15 maggio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.
(4) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.
(5) GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1.
Storico versioni
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