Art. 2
In vigore dal 9 giu 1987
1. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 2. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 1 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
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