Art. 3
In vigore dal 9 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. DE CROO
(1) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1624:oj#art-3