Art. 3

In vigore dal 9 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO (1) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1624:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo