Art. 1
Le norme di qualità per
In vigore dal 5 giu 1987
- i cavoli cappucci e verzotti, di cui alle sottovoci 07.01 B II ed ex 07.01 B III,
- i cavoli di Bruxelles, di cui alla sottovoce ex 07.01 B III,
- i sedani, di cui alla sottovoce ex 07.01 T,
- gli spinaci, di cui alla sottovoce 07.01 C,
- le prugne, di cui alla sottovoce 08.07 D
della tariffa doganale comune, figurano rispettivamente negli allegati I, II, III, IV e V.
Dette norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72.
Tuttavia, nelle fasi successive a quella della spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto a quanto prescritto dalle norme:
- una lieve diminuzione dello stato di freschezza e di turgidità,
- per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria "Extra", leggere alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro natura più o meno deperibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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