Art. 1

In vigore dal 28 mag 1987
1. Dal 1o luglio al 31 dicembre 1987, il dazio della tariffa doganale comune applicabile all'importazione dei prodotti designati qui di seguito è sospeso al livello ed entro il limite del contingente tariffario comunitario indicati a lato: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Volume del contingente (tonnellate) // Dazio contingentale (%) // // // // // // 09.2740 // ex 39.01 C III a) // Fogli di polietilene tereftalato, aventi spessore non inferiore a 22 micrometri e non superiore a 25 micrometri, destinati alla fabbricazione di cassette di nastri magnetici // 850 // 0 // // // // // Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985. L'utilizzazione dei prodotti per la destinazione particolare prescritta è controllata conformemente alle disposizioni comunitarie in materia. 2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale. Articolo 2 1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell', paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario. 2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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