Art. 2
In vigore dal 27 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 18.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato come segue:
I. Al titolo I, primo sottotitolo, il punto « II. Germania » è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico):
3. Regierungsbezirk Koblenz:
È soppresso l'asterisco (*) figurante dopo le varietà Domina N, Regner D, Reichensteiner B e Wuerzer B.
4. Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz:
- È aggiunta la varietà Domina N (*****) alla classe delle varietà di viti autorizzate;
- l'asterisco (*) figurante dopo le varietà Regner B, Reichensteiner B e Wuerzer B è soppresso.
7. Regierungsbezirk Karlsruhe:
- La varietà Dornfelder N (13) è aggiunta alla classe delle varietà di viti raccomandate;
- la varietà Dornfelder N (*) è soppressa dalla classe delle varietà di viti autorizzate e è aggiunto il termine nulla.
9. Regierungsbezirk Stuttgart:
- La varietà Dornfelder N è aggiunta alla classe delle varietà di viti raccomandate;
- la varietà Dornfelder N (*) è soppressa dalla classe delle varietà di viti autorizzate.
10. Regierungsbezirk Tuebingen:
- La varietà Dornfelder N (18) e Weisser Burgunder B sono aggiunte alla classe delle varietà di viti raccomandate;
- la varietà Dornfelder N (*) è soppressa dalla classe delle varietà di viti autorizzate e è aggiunto il termine nulla.
17. Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Melsungen, comune di Boeddiger:
- La varietà Kerner B è aggiunta alla classe delle varietà di viti raccomandate;
- è soppressa la varietà Perle RS.
II. Alla pagina 77:
1) Il testo della nota 13 è modificato come segue:
anziché:
« (13) Autorizzata esclusivamente nell'Enzkreis per i comuni di Illingen, Knittlingen, Maulbronn, Muehlacker, OElbronn, OEtisheim e Sternenfels, oltre che nel Landkreis Karlsruhe per il comune Oberderdingen »,
leggasi:
« (13) Raccomandata esclusivamente nell'Enzkreis per i comuni di Illingen, Knittlingen, Maulbronn, Muehlacker, OElbronn, OEtisheim e Sternenfels, oltre che nel Landkreis Karlsruhe per il comune Oberderdingen ».
2) Il testo della nota 18 è modificato come segue:
anziché:
« (18) Autorizzata esclusivamente nei Landkreise Reutlingen e Tuebingen »,
leggasi:
« (18) Raccomandata esclusivamente nei Landkreise Reutlingen e Tuebingen ».
(*****) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 31 maggio 1987 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 347/79.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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