Art. 2
In vigore dal 26 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 94.
(2) Parere reso il 14 maggio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 176 del 14. 7. 1986, pag. 15.
(4) GU n. L 89 dell'1. 4. 1987, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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