Art. 2
In vigore dal 26 mag 1987
1. Una prima parte di 10 430 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra gli Stati membri; le quote che sono valide fino al 31 dicembre 1987 ammontano per ciascuno degli Stati membri a:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 4 935 // Germania // 2 565 // Spagna // 200 // Francia // 1 280 // Portogallo // 170 // Regno Unito // 1 280
2. La seconda parte, di 2 570 tonnellate, costituisce la riserva.
3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro, ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
Storico versioni
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