Art. 2

In vigore dal 25 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
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