Art. 1

In vigore dal 25 mag 1987
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1987. La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi, è proibita dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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