Art. 1
In vigore dal 22 mag 1987
1. Si procede alla vendita di una parte delle scorte di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento.
Le carni sono destinate ad essere esportate.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.
A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (12).
2. Le qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 26 maggio 1987.
4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni
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