Art. 2
In vigore dal 21 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. SMET
(1) GU n. C 97 del 25. 4. 1986, pag. 7.
(2) GU n. C 7 del 12. 1. 1987, pag. 115.
(3) GU n. C 207 del 18. 8. 1986, pag. 27.
(4) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 231 del 29. 8. 1985, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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