Art. 2

In vigore dal 21 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1987. Per il Consiglio Il Presidente M. SMET (1) GU n. C 97 del 25. 4. 1986, pag. 7. (2) GU n. C 7 del 12. 1. 1987, pag. 115. (3) GU n. C 207 del 18. 8. 1986, pag. 27. (4) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1. (5) GU n. L 231 del 29. 8. 1985, pag. 1.
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