Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 828/87 è modificato come segue:

In vigore dal 21 mag 1987
1. All', il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: « 6. A richiesta dell'organismo d'intervento interessato, l'operatore è tenuto a presentare unitamente al quarto anteriore offerto il quarto posteriore facente parte della stessa mezzena. Tuttavia, nel corso della settimana dal 25 al 31 maggio 1987 l'operatore è tenuto a presentare contemporaneamente entrambi i quarti ». 2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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