Art. 6

In vigore dal 20 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4. ALLEGATO I FIAMMA O SEGNALE D'ISPEZIONE BLU GIALLO GIALLO BLU ALLEGATO II COSTRUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLA BISCAGLINA 1. Deve essere disponibile una biscaglina tale da consentire agli ispettori l'imbarco e lo sbarco in mare in condizioni di sicurezza; essa deve essere tenuta pulita e in buono stato. 2. La scala deve essere collocata e fissata in modo che: a) sia libera da eventuali punti di scarico delle nave; b) sia libera dalle funi della nave e si trovi, per quanto possibile, a metà bordo; c) ogni gradino appoggi stabilmente contro il fianco della nave. 3. I gradini della biscaglina devono: a) essere di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti, e realizzati in pezzi unici privi di nodosità; i quattro gradini inferiori possono essere di gomma di sufficiente resistenza e rigidità o di altro materiale adatto che presenti caratteristiche equivalenti; b) avere una superficie antisdrucciolevole; c) avere almeno una lunghezza di 480 mm, una larghezza di 115 mm e uno spessore di 23 mm, escluso qualsiasi dispositivo antisdrucciolevole; d) essere disposti ad intervalli regolari non inferiori a 300 mm, né superiori a 380 mm; e) essere fissati in modo da rimanere orizzontali. 4. - La biscaglina non deve avere più di due gradini sostituiti che siano stati fissati con un metodo diverso da quello usato nella costruzione originaria della scala; gli eventuali gradini fissati in tal modo dovranno essere sostituiti quanto prima possibile con gradini fissati secondo il metodo di costruzione originario. - Se per fissare un gradino di ricambio ai cavi di una biscaligna si utilizzano gli incavi di cui esso è dotato, questi devono trovarsi sui lati più lunghi del gradino stesso. 5. I cavi laterali della scala devono essere costituiti da due corde scoperte di manilla o di materiale equivalente aventi circonferenza non inferiore a 60 mm su ciascun lato; entrambi i cavi non devono mai essere ricoperti con qualsivoglia altro materiale, e devono essere interi e senza alcuna giunzione al di sotto del gradino superiore. A portata di mano dovranno trovarsi due guardamano di circonferenza non inferiore a 65 mm, debitamente fissati alla nave, e una fune di sicurezza, pronti all'uso non appena necessario. 6. A intervalli tali da impedire che la biscaglina si attorcigli devono essere poste stecche di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti, di un solo pezzo, prive di nodosità e di lunghezza compresa tra 1,8 e 2 m. La stecca inferiore sarà posta sul quinto gradino dal basso della scala e la distanza tra una stecca e l'altra non dovrà essere superiore a nove gradini. 7. Si devono prevedere opportuni dispositivi per offrire un passaggio sicuro e agevole agli ispettori che imbarcano o sbarcano dalla nave a partire dalla biscaglina, dalla scala di fuori banda o qualsiasi altra attrezzatura colà sistemata a tale scopo. Se il passaggio si effettua attraverso un'apertura nelle impavesate o nel parapetto, si devono disporre opportune maniglie di appiglio. Se il passaggio si effettua attraverso una scala di fuori banda, quest'ultima deve essere solidamente fissata all'impavesata o al barcarizzo e due montanti di appiglio devono essere disposti al punto di imbarco o di sbarco ad una distanza non inferiore a 0,7 m e non superiore a 0,8 m. Ogni montante deve essere rigidamente fissato alla struttura della nave presso la base o vicino alla stessa, oltre che in un punto più elevato; esso deve avere un diametro di almeno 40 mm e deve superare almeno di 1,20 m il bordo dell'impavesata. 8. Occorre installare un impianto di illuminazione che di notte illumini adeguatamente sia la biscaglina, sia il punto in cui l'ispettore sale a bordo. Si dovrà tenere a portata di mano un salvagente munito di una luce ad accensione automatica, nonché una sagola da getto, pronti per l'uso. 9. Si devono predisporre dispositivi che consentano l'impianto della biscaglina su entrambi i lati della nave. L'ispettore responsabile può indicare su quale lato preferisce venga collocata la biscaglina. 10. L'allestimento della scala e le operazioni di imbarco e di sbarco dell'ispettore devono essere controllate da un ufficiale responsabile della nave. 11. Se una nave presenta caratteristiche di costruzione, quali bottazzi in strisce di legno, che impediscano l'osservanza di una delle disposizioni succitate, si devono prendere misure speciali che garantiscano l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.
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